Regolamento

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI
E PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

 INDICE
Articolo 1 –
Principi generali
TITOLO I – PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE E ACCESSO
Articolo 2
– Informazione e pubblicità
Articolo 3
– Diritto di accesso
Articolo 4
– Responsabile del diritto di accesso


1.L’Istituto garantisce l’accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni, imprese con particolare riferimento alle comunicazioni epistolari, telefoniche o realizzate per via informatica, alla sfera socio-sanitaria, professionale, finanziaria, industriale e commerciale.

2. Il presente regolamento disciplina il diritto di accesso alle informazioni in possesso dell’Istituto ed ai documenti amministrativi, nonché il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall’Ente, in attuazione dei principi e delle norme sanciti dalla legislazione vigente in materia di accesso e di tutela dei dati personali, nonché dallo Statuto Istituzionale.

TITOLO I – PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE E ACCESSO

Articolo 2 – Informazione e pubblicità
1. Tutti i cittadini hanno diritto di accesso, attraverso appositi strumenti, alle informazioni in possesso dell’Istituto così come previsto dallo Statuto

2. Le attività di informazione, promosse dall’Istituto, sono finalizzate a perseguire le finalità di cui all’art. 2 dello Statuto nonché a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative e regolamentari, al fine di facilitarne l’applicazione;
b) promuovere conoscenze allargate ed approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale.

3. Il diritto alla informazione si intende realizzato anche con la pubblicazione, mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente:
a) delle deliberazioni;
b) dei decreti presidenziali;
c) delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi.

4. Tale diritto potrà essere esercitato anche in via telematica, nelle forme e nei modi stabiliti dall’Ente.
5. Restano ferme particolari forme di pubblicità degli atti previste da apposite disposizioni di legge o di regolamento.

Articolo 3 – Diritto di accesso
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque abbia un interesse personale ed attuale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. L’esercizio del diritto d’accesso da parte dei rappresentanti degli Enti consorziati resta regolato dalle disposizioni di cui all’art. 43 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Articolo 4 – Responsabile del diritto di accesso
1. Il Direttore è il responsabile del diritto di accesso e dell’attuazione del presente regolamento.