Statuto IFSML

STATUTO dell’ISTITUTO FRIULANO PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE

STATUTO dell’ISTITUTO FRIULANO PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE

approvato nell’Assemblea ordinaria dei Soci del 12 giugno 2019

Art. 1 – È costituita, ai sensi degli artt. 14 ss. cod. civ. e del d. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore, in breve CTS), l’Associazione denominata:

Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione ETS

con sede in Udine.

L’Istituto, che non ha finalità di lucro, riconosce nel patrimonio etico-civile dell’antifascismo e della Resistenza il valore fondante della sua identità.

L’Istituto è associato all’“Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea”, con sede in Milano, riconosciuto giuridicamente dalla legge 16 gennaio 1967, n. 3, e sue modificazioni ed integrazioni; in base all’art. 3 dello Statuto di tale ente, ne sottoscrive lo stesso Statuto, mantenendo la propria autonomia giuridica, scientifica, funzionale e gestionale.

Art. 2 – L’Istituto persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del Codice del Terzo settore e in particolare si propone:

a) di assicurare la più completa ed ordinata documentazione e lo studio del Movimento di Liberazione in particolare, e delle vicende storiche della società e dei movimenti popolari del Friuli Venezia Giulia nell’età contemporanea;

b) di creare, conservare e potenziare un archivio storico ed una biblioteca di opere generali e specifiche stabilendo – in stretto accordo con l’“Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea”, con sede a Milano – i criteri di acquisizione, ordinamento e consultazione dei documenti, dei libri, dei periodici, e favorendone la più ampia accessibilità anche attraverso i moderni mezzi informatici e telematici;

c) di promuovere lo studio e la conoscenza della società contemporanea del Friuli Venezia Giulia, conducendo – anche in sinergia e collaborazione con altri enti ed istituzioni con i quali l’Istituto può stipulare accordi o convenzioni – un’appropriata opera scientifica e divulgativa attraverso pubblicazioni, convegni, corsi di aggiornamento, mostre e altre iniziative e rivolgendo particolare attenzione all’incremento di tali studi ed interessi fra i giovani del mondo della scuola e di quello del lavoro.

L’Istituto può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 CTS e relativi provvedimenti attuativi.

L’Istituto può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, nel rispetto dell’art. 7 CTS.

Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 17 CTS, l’Istituto può avvalersi, per l’esercizio delle proprie attività istituzionali, dell’attività lavorativa prestata da volontari. Il lavoro prestato dai volontari è libero e gratuito, salvo per quel che riguarda eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti ammessi dalle vigenti leggi. I volontari sono assicurati contro il rischio di infortuni e di malattie professionali secondo la disciplina vigente; la Fondazione provvede inoltre all’accensione e al mantenimento di una idonea copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, compresi altri volontari.

Art. 3 – L’Istituto è costituito su base associativa. Soci dell’Istituto possono essere coloro che, interessati ai temi della Resistenza e della storia contemporanea, per il contributo di documenti e testimonianze, o per la partecipazione alle ricerche, o per l’appoggio all’attività archivistica, scientifica e divulgativa dell’Istituto, dimostrino di condividerne i fini e accettino le finalità del presente Statuto.

Possono essere Soci anche enti ed associazioni che condividano le finalità dell’Istituto. Le richieste di adesione vanno presentate al Consiglio Direttivo per la loro accettazione. Sui reclami contro la determinazione del Consiglio Direttivo decide inappellabilmente l’Assemblea dei Soci.

I Soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Istituto, che è organizzato secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.

Ciascun Socio ha diritto alla consultazione dei libri sociali dell’Istituto facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Istituto con facoltà di farne copie ed estratti a spese del Socio richiedente.

Art. 4 – Sono organi dell’Istituto: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; la Presidenza; il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 5 – L’Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno.

L’Assemblea può riunirsi in seduta straordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un quinto dei Soci.

Essa elegge il Consiglio Direttivo, delibera sulla relazione morale e finanziaria, sulle modifiche statutarie, sui bilanci consuntivi e preventivi e su quant’altro inerente alla vita dell’Istituto.

L’Assemblea fissa la quota associativa annuale dovuta dai Soci.

È facoltà dell’Assemblea di provvedere altresì all’elezione di un Presidente onorario. L’Assemblea è debitamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi membri e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. Per le modifiche dello Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei partecipanti (presenti o rappresentati).

Ogni Socio può rappresentare per delega un altro Socio.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri, di cui 14 eletti dall’Assemblea generale ordinaria dei Soci ogni tre anni, e di diritto il Sindaco della Città di Udine o un suo delegato.

Tutti i membri possono essere riconfermati.

Non possono essere chiamati a comporre il Consiglio Direttivo, e se nominati decadono dall’ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell’art. 26 CTS.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente e due Vicepresidenti. Nomina inoltre, scegliendo eventualmente persone non componenti il Consiglio, un Direttore scientifico, un Tesoriere e un Archivista, precisando per essi gli eventuali compensi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente nella Sede dell’Istituto, in via ordinaria non meno di quattro volte all’anno, e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere adottate con l’intervento di almeno otto componenti.

In assenza del Presidente e del Vicepresidente, presiede il Consigliere anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del presidente della seduta.

Il Consiglio Direttivo può nominare una o più commissioni scientifiche, a cui affidare la redazione della rivista, la programmazione di studi, la formulazione di pareri su studi e ricerche.

Il Consiglio Direttivo può integrare il numero dei suoi componenti con altri Soci in sostituzione di quelli che siano dimissionari, o comunque permanentemente impediti di partecipare alle sedute. Le integrazioni non possono essere superiori a due.

Su problemi particolari in discussione possono venire invitati con voto consultivo, Soci il cui contributo sia ritenuto opportuno.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) curare l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea secondo le direttive da questa ricevute; elaborare programmi e piani per l’attività scientifica, didattica, editoriale e pubblicistica;

b) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, che – ai sensi dell’art. 13 CTS – è accompagnato da una relazione di missione che riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Istituto, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dal Collegio dei Revisori dei Conti;

c) convocare l’Assemblea generale dei Soci, indire convegni e dibattiti a scopo di studio o celebrativi, bandire pubblici concorsi per studi o monografie, istituire borse di studio ed organizzare iniziative varie, utili alle finalità dell’Istituto e corrispondenti all’art. 2 del presente Statuto;

d) stipulare convenzioni o accordi di collaborazione scientifica e culturale con gli Istituti di storia universitari della Regione, con Istituti storici nazionali od esteri, e con altri enti e istituzioni;

e) promuovere iniziative utili a stabilire ed intensificare contatti e collaborazioni con il mondo della scuola e con quello giovanile;

f) assicurare, per quanto non è previsto dai precedenti articoli, la conservazione dell’Archivio e della Biblioteca ed il loro uso pubblico. A tale scopo il Consiglio Direttivo provvederà a stabilire, con proprio regolamento in conformità alla normativa vigente, i modi per la consultazione del materiale d’archivio e della biblioteca;

g) deliberare in ordine alla gestione finanziaria dell’Istituto, adottando al riguardo le determinazioni ritenute necessarie ed opportune ai fini del regolare svolgimento dell’attività dell’Istituto medesimo, compresa l’assunzione di affidamenti bancari per esigenze temporanee di cassa o per qualsiasi altra operazione bancaria.

Art. 7 – Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell’Istituto;

b) convoca l’Assemblea dei Soci;

c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

d) firma gli atti ufficiali e gli atti contabili.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei due Vicepresidenti e, in caso di impedimento di questi ultimi, da un consigliere da lui delegato.

Art. 8 – La Presidenza è composta dal Presidente, che la presiede, e dai due Vicepresidenti. Sono inoltre chiamati a parteciparvi il Direttore scientifico e il Presidente dei revisori dei Conti.

Essa:

a) sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, e alla gestione economica ed amministrativa dell’Istituto;

b) provvede all’approvazione di iniziative di particolare urgenza rientranti nelle finalità statutarie;

c) valuta e propone al Consiglio Direttivo le iniziative culturali e di ricerca formulate dalle Commissioni scientifiche.

Art. 9 – L’Istituto si avvale, ai fini dello svolgimento delle attività statutarie, dell’opera di un Direttore scientifico, scelto dal Consiglio Direttivo. Esso:

a) cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e della Presidenza;

b) attende alla direzione scientifica dell’Istituto, elaborando le iniziative ed i programmi culturali da sottoporre all’approvazione della Presidenza e del Consiglio Direttivo;

c) coordina l’attività del personale dipendente e dei collaboratori;

d) attende all’occorrenza alla gestione economica ed amministrativa ordinaria dell’Istituto.

Art. 10 – Il patrimonio dell’Istituto è costituito:

a) dalle cose mobili e immobili, dal materiale bibliografico, da tutti i fondi archivistici di proprietà dell’Istituto;

b) da eventuali acquisti, da contributi di enti pubblici e privati e da lasciti e donazioni di privati cittadini espressamente destinati all’Istituto ad incremento del suo patrimonio.

Le entrate sono costituite:

a) dalle quote associative e dai contributi dei Soci;

b) da eventuali contributi, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio, da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia e di altri enti pubblici o privati;

c) da oblazioni, lasciti e donazioni da parte di persone fisiche;

d) da proventi comunque derivanti dall’attività dell’Istituto.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto, in conformità dell’art. 8 CTS. In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Soci, lavoratori, collaboratori, altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 11 – La gestione economica dell’Istituto è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, uno dei quali nominato dal Presidente, e due supplenti. Essi sono nominati dall’Assemblea dei Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno un effettivo e un supplente sono scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo e svolge compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS. Esercita inoltre il controllo contabile, accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Istituto e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 CTS.

Art. 12 – Lo scioglimento dell’Istituto è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento, compatibilmente con quanto previsto dall’art. 9 CTS, ferma la necessità del parere conforme dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio dell’Istituto, anche documentario e bibliografico, resterà devoluto alla Biblioteca Comunale di Udine “V. Joppi” con la clausola che tali patrimoni rimangano accessibili e fruibili gratuitamente secondo i criteri contemplati dal presente Statuto.


STATUTO dell’ISTITUTO FRIULANO PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE

approvato nell’Assemblea straordinaria dei Soci del 28 novembre 2008

Art. 1- E’ costituita, ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “Istituto friulano per la Storia del Movimento di Liberazione”, con sede in Udine.

L’Istituto, che non ha finalità di lucro, riconosce nel patrimonio etico-civile dell’antifascismo e della Resistenza il valore fondante della sua identità.

L’Istituto è associato all’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia “Ferruccio Parri”, con sede in Milano, riconosciuto giuridicamente dalla Legge 16 gennaio 1967, n. 3, e sue modificazioni ed integrazioni; in base all’art. 3 dello Statuto di tale ente, ne sottoscrive lo stesso Statuto, mantenendo la propria autonomia giuridica, scientifica, funzionale e gestionale.

Art. 2 – L’Istituto si propone:

a) di assicurare la più completa ed ordinata documentazione e lo studio del Movimento di Liberazione in particolare, e delle vicende storiche della società e dei movimenti popolari del Friuli Venezia Giulia nell’età contemporanea;

b) di creare, conservare e potenziare un archivio storico ed una biblioteca di opere generali e specifiche stabilendo – in stretto accordo con l’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, con sede a Milano – i criteri di acquisizione, ordinamento e consultazione dei documenti, dei libri, dei periodici, e favorendone la più ampia accessibilità anche attraverso i moderni mezzi informatici e telematici;

c) di promuovere lo studio e la conoscenza della società contemporanea del Friuli Venezia Giulia, conducendo – anche in sinergia e collaborazione con altri enti ed istituzioni con i quali l’Istituto può stipulare accordi o convenzioni – un’appropriata opera scientifica e divulgativa attraverso pubblicazioni, convegni, corsi di aggiornamento, mostre e altre iniziative e rivolgendo particolare attenzione all’incremento di tali studi ed interessi fra i giovani del mondo della scuola e di quello del lavoro.

Art. 3 – L’Istituto è costituito su base associativa. Soci dell’Istituto possono essere coloro che, interessati ai temi della Resistenza e della storia contemporanea, per il contributo di documenti e testimonianze, o per la partecipazione alle ricerche, o per l’appoggio all’attività archivistica, scientifica e divulgativa dell’Istituto, dimostrino di condividerne i fini e accettino le finalità del presente Statuto.

Possono essere Soci anche enti ed associazioni che condividano le finalità dell’Istituto.

Le richieste di adesione vanno presentate al Consiglio Direttivo per la loro accettazione. Sui reclami contro la determinazione del Consiglio Direttivo decide inappellabilmente l’Assemblea dei Soci.

Art. 4 – Sono organi dell’Istituto: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; la Presidenza, il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 5 – L’Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno. L’Assemblea può riunirsi in seduta straordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un quinto dei Soci.

Essa elegge il Consiglio Direttivo, delibera sulla relazione morale e finanziaria, sulle modifiche statutarie, sui bilanci consuntivi e preventivi e su quant’altro inerente alla vita dell’Istituto.

L’Assemblea fissa la quota annuale dovuta dai Soci.

E’ facoltà dell’Assemblea di provvedere altresì all’elezione di un Presidente onorario.

L’Assemblea è debitamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi membri e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. Per le modifiche dello Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei partecipanti (presenti o rappresentati).

Ogni Socio può rappresentare per delega un altro Socio.

Art. 6 — Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri, di cui 14 eletti dall’Assemblea generale ordinaria dei Soci ogni tre anni, e di diritto il Sindaco della Città di Udine o un suo delegato.

Tutti i membri possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente e un Vicepresidente. Nomina inoltre, scegliendo eventualmente persone non componenti il Consiglio, un direttore, un tesoriere e un archivista, precisando per essi gli eventuali compensi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente nella Sede dell’Istituto, in via ordinaria non meno di quattro volte all’anno, e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere adottate con l’intervento di almeno otto componenti.

In assenza del Presidente e del Vicepresidente, presiede il Consigliere anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Presidente della seduta.

Il Consiglio Direttivo può nominare una o più commissioni scientifiche, a cui affidare la redazione della rivista, la programmazione di studi, la formulazione di pareri su studi e ricerche.

Il Consiglio Direttivo può integrare il numero dei suoi componenti con altri Soci in sostituzione di quelli che siano dimissionari, o comunque permanentemente impediti di partecipare alle sedute. Le integrazioni non possono essere superiori a due.

Su problemi particolari in discussione possono venire invitati con voto consultivo, soci il cui contributo sia ritenuto opportuno.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) curare l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea secondo le direttive da questa ricevute; elaborare programmi e piani per l’attività scientifica, didattica, editoriale e pubblicistica;

b) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c) convocare l’Assemblea generale dei Soci, indire convegni e dibattiti a scopo di studio o celebrativi, bandire pubblici concorsi per studi o monografie, istituire borse di studio ed organizzare iniziativa varie, utili alle finalità dell’Istituto e corrispondenti all’art. 2 del presente Statuto;

d) stipulare convenzioni o accordi di collaborazione scientifica e culturale con gli Istituti di storia universitari della Regione, con Istituti storici nazionali od esteri, e con altri enti e istituzioni;

e) promuovere iniziative utili a stabilire ed intensificare contatti e collaborazioni con il mondo della scuola e con quello giovanile;

f) assicurare, per quanto non è previsto dai precedenti articoli, la conservazione dell’Archivio e della Biblioteca ed il loro uso pubblico. A tale scopo il Consiglio Direttivo provvederà a stabilire, con proprio regolamento in conformità alla normativa vigente, i modi per la consultazione del materiale d’archivio e della biblioteca.

g) deliberare in ordine alla gestione finanziaria dell’Istituto, adottando al riguardo le determinazioni ritenute necessarie ed opportune ai fini del regolare svolgimento dell’attività dell’Istituto medesimo, compresa l’assunzione di affidamenti bancari per esigenze temporanee di cassa o per qualsiasi altra operazione bancaria.

Art. 7 – Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell’Istituto;

b) convoca l’Assemblea dei Soci;

c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

d) firma gli atti ufficiali e gli atti contabili.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in caso di impedimento di quest’ultimo, da un consigliere da lui delegato.

Art. 8 – La Presidenza è composta dal Presidente, che la presiede, dal Vicepresidente e dal Direttore dell’Istituto.

Essa:

a) sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, e alla gestione economica ed amministrativa dell’Istituto;

b) provvede all’approvazione di iniziative di particolare urgenza rientranti nelle finalità statutarie;

c) valuta e propone al Consiglio Direttivo le iniziative culturali e di ricerca formulate dalle Commissioni scientifiche.

Art. 9 — Il Direttore:

a) cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e della Presidenza;

b) attende alla direzione scientifica dell’Istituto, elaborando le iniziative ed i programmi culturali da sottoporre all’approvazione della Presidenza e del Consiglio Direttivo;

c) attende alla gestione economica ed amministrativa ordinaria dell’Istituto;

d) coordina l’attività del personale dipendente e dei collaboratori.

Art. 10 – Il patrimonio dell’Istituto è costituito:

a) dalle cose mobili e immobili, dal materiale bibliografico, dai fondi archivistici inventariati di proprietà dell’Istituto;

b) da eventuali acquisti, da contributi di enti pubblici e privati e da lasciti e donazioni di privati cittadini espressamente destinati all’Istituto ad incremento del suo patrimonio.

Le entrate sono costituite:

a) dai contributi dei Soci;

b) da eventuali contributi, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia e di altri enti pubblici o privati;

c) da oblazioni, lasciti e donazioni da parte di persone fisiche;

d) da proventi comunque derivanti dall’attività dell’Istituto

Art. 11- La gestione economica dell’Istituto è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da un Presidente e da due membri effettivi, nominati per tre anni dall’Assemblea dei Soci.

Essi hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 12- In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Istituto, anche documentario e bibliografico, resterà devoluto alla Biblioteca Comunale di Udine “V. Joppi”, con la clausola che il patrimonio documentario rimanga accessibile e fruibile gratuitamente secondo i criteri contemplati dal presente Statuto.